Responsabilità Civile circolazione autoveicoli e dei nuovi veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione. Nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 che, tra le varie modifiche apportate al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni, ha introdotto importanti novità inerenti la Responsabilità Civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e dei nuovi veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione.
In particolare, tali novità estendono l’obbligo di assicurazione ai monopattini elettrici e ai veicoli che circolano nelle aree private.
Le disposizioni del decreto sono entrate in vigore a decorrere dal 23 dicembre 2023.
In merito al tema delle sospensioni, riepiloghiamo ed evidenziamo:
– la validità della sospensione è di massimo 10 mesi per le autovetture (11 mesi per motocicli e veicoli storici come indicati dall’art. 60 del Codice della Strada).
– la richiesta e l’ottenimento della sospensione e successiva riattivazione può essere effettuata tramite formale comunicazione alla Società, da trasmettersi nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, tenendo conto dei punti:
— il termine di scadenza della sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 10 mesi, rispetto all’annualità;
— per i veicoli di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri), il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato di cui sopra, può essere prorogato più volte, previa formale
comunicazione alla Società da effettuarsi entro 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 11 mesi, rispetto all’annualità;
— la sospensione è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico.
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