Arte della Mediazione di Nes Lerpa con Organismo di Conciliazione. Uno degli elementi chiave che un mediatore può fornire alle parti di una controversia è la sua capacità di pensare in maniera creativa. “Il mediatore opera come un terzo neutrale privo di poteri coercitivi per assistere le parti a negoziare un accordo che sia migliore per loro rispetto alle loro alternative” (Gary Friedman e Jack Himmelstein).
Il mediatore assiste ciascuna parte della controversia nel comprendere il proprio punto di vista, il punto di vista dell’altra e la realtà che le stesse hanno di fronte, e sulla base di questo esse sono in grado di prendere decisioni insieme.
Il mediatore esperto è in grado di indirizzare le parti e la sua attività fa emergere interessi comuni per cui l’attenzione si sposta dalle necessità basate sulle posizioni alle necessità basate sugli interessi. La mediazione è una strategia “win-win” che crea reciproco rispetto, interessi reciproci, responsabilità condivise ed un processo decisionale condiviso. Il mediatore incoraggia ad evidenziare le differenze ed i disaccordi che determinano una “ tensione creativa”. La mediazione basata sugli interessi concede spazio alla creatività ed alla innovazione.
Si può dire in effetti che la capacità del mediatore di essere creativo è una delle caratteristiche cruciali per essere un mediatore efficace: la creatività nella mediazione significa pensare fuori dagli schemi per lavorare verso una soluzione.
Non significa trovare una risoluzione, ma semplicemente lavorare verso di essa.
La mediazione richiede al mediatore di creare emozioni positive, di contenere emozioni negative e di comprendere come fornire risposta alle preoccupazioni centrali per le parti della controversia e fare in maniera che esse si comprendano reciprocamente.
Il mediatore dovrebbe avere abilità di improvvisazione ed anche la capacità di mantenersi aperto ed ispirato quando la mediazione si blocca o pare non avere vie d’uscita.
“L’arte non è quello che vedi, ma quello che fai vedere agli altri” (Edgar Degas).
La creatività dell’Arte di Nes Lerpa fornisce una fonte inestimabile di ispirazione per assistere i mediatori nello sforzo di essere creativi e di sviluppare la creatività nelle parti che siedono intorno al tavolo – lo sviluppo di opzioni tramite un procedimento di “brainstorming” e di “problem solving” creativo insieme alle parti.
È questo il punto dove l’Arte di Nes Lerpa e le abilità dei mediatori sono strettamente interconnesse. L’Arte di Nes può dare speranza ed ispirazione al mediatore ed alle parti anche quando la mediazione giunge ad una situazione dove il mediatore semplicemente non sa cosa fare, eppure sente che c’è ancora lo “spazio” perché ogni parte possa comprendere l’altra e perché da tale comprensione possa scaturire un accordo. La creatività di Nes è la risposta che apre, è l’atto creativo che suggerisce un incontro.
OCF, ente senza scopo di lucro, iscritto al n. 37 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione presso il Ministero della Giustizia a norma del D.Lgs 28/2010, è una delle realtà più interessanti ed avanzate nel panorama degli organismi di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Creato nel 2005 con notevole senso di lungimiranza, è il primo caso nazionale di un organismo che riunisce gli Ordini delle tre professioni giuridico economiche – Avvocati, Commercialisti e Notai – in un progetto unitario, supportato da un comitato scientifico altamente qualificato.
Come organismo di “emanazione” ufficiale dei tre Ordini soci fondatori è in grado di offrire agli utenti ed ai loro professionisti un “servizio di mediazione” di qualità, affidato a mediatori professionisti, formati e competenti, iscritti negli albi professionali degli Ordini aderenti, per tutti i tipi di mediazione in materia civile, societaria e commerciale relativi a diritti disponibili: – per le materie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 5 n. 1 DLgs 4 marzo 2010 n. 28 – per la mediazione delegata dal giudice, anche in sede di giudizio di appello, ex art. 5 n. 2 DLgs 28/2010 ed ex progetto Nausicaa – per l’esperimento del procedimento di mediazione “ volontaria” risultante da clausola di mediazione o conciliazione