Qualificazione imprese Geotecniche e allarme occupazione nel disinteresse generale mentre gli interessi particolari resistono e imperversano. L’obbligo di esecuzione delle prove geotecniche in sito da parte dei laboratori autorizzati scompaiono dall’articolo 7 del Decreto Sviluppo.
Nell’ultima stesura del testo, prima della votazione in aula (il Governo aveva posto la fiducia per accelerare l’iter parlamentare), è stata eliminata, infatti, la dicitura che attribuiva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la possibilità di autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare le indagini in sito.
L’eliminazione del comma è apparso come uno schiaffo alle imprese che lavorano nella geotecnica, a vantaggio esclusivo dei geologi. Ospitiamo l’intervento di Mauro Buzio, presidente di Anisig (Associazioni Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche), che fa il punto anche sulla questione della qualificazione delle imprese, le cui nuove categorie sono bloccate dal rinvio dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti.
Gli sviluppi legislativi in tema di qualificazione delle imprese specializzate nella categoria SOA OS21, rappresentate da Aif (Associazione Imprese Fondazioni) e Anisig impongono una riflessione su un tema vitale: le imprese specializzate, che hanno investito per anni in attrezzature e personale qualificato, hanno ancora qualche possibilità di sopravvivenza in Italia?
Parrebbe proprio di no e, quel che è peggio, sembrerebbe proprio che le istituzioni e il mondo politico in genere, non considerino minimamente l’esistenza e l’importanza di un tessuto imprenditoriale composto di piccole e medie imprese fortemente strutturate in termini di personale, ma facciano del loro meglio per deprimerne lo sviluppo e le aspettative a tutto vantaggio di altri soggetti che possono essere individuati in due macro-categorie: le grandi imprese generali e le piccole imprese generali.
Le grandi imprese generali godono di grande capacità di ascolto presso le istituzioni, partecipano a tutti i tavoli e impongono le loro regole, pur non rappresentando, tranne alcuni pochi casi (vedi i gruppi quotati in borsa), granché in termini di occupazione, in quanto il loro bagaglio tecnico è costituito perlopiù dai subappaltatori che orbitano nel loro raggio d’azione e che vengono di volta in volta utilizzati in modi spesso umilianti, sia a livello economico sia di gestione dei rapporti.
Buona parte delle piccole imprese generali, prive di qualificazione alcuna, e le varie corporazioni pseudo imprenditoriali annidate all’interno di alcuni ordini professionali, si ostinano a difendere con ogni metodo il loro accesso ad ogni tipo di mercato ben sapendo che, in Italia, il mestiere del “general contractor” e’ decisamente quello che rende di più.
La forza, in termini lobbistici, di queste due macro realtà, mantenuta nel tempo, ha consentito l’instaurazione di un sistema di qualificazione che qualifica chiunque abbia voglia e interesse a farlo.
La situazione riguardante la OS21 è emblematica: a fronte di non più di 300-400 società che eseguono direttamente opere speciali nel sottosuolo, ne esistono circa 5000 che possiedono la categoria SOA OS21, che affollano le gare d’appalto e acquisiscono lavori che rivendono al meglio in subappalto e che con le fatture rimpinguano il loro certificato SOA.
In questo ultimo periodo, poi, il ritornello ricorrente addotto a scusa per non cambiare nulla è che c’è la crisi, oppure che l’Europa ci impone la trasparenza e la liberalizzazione del mercato.
Peccato che in Italia la selezione delle imprese a livello di qualificazione si esaurisca, nella quasi totalità dei casi, nella fase di acquisizione dei lavori: durante la fase di esecuzione i controlli svaniscono e tutto si risolve sempre in qualche modo, magari con costi enormi, qualità scadente, sicurezza inesistente: ma l’importante è che ci siano tutti i documenti cartacei a posto.
Emblematici a livello di provvedimenti legislativi adottati sono, a parte il ridicolo e continuo rinvio dell’entrata in vigore del nuovo regolamento al Codice dei Contratti, per esempio i contenuti tecnici alla base del rinnovo delle categorie SOA variate, che prevedono praticamente la possibilità di riutilizzare i vecchi certificati, oppure la scandalosa vicenda legata all’obbligo di patentino di abilitazione all’uso di macchine complesse, come elemento obbligatorio in origine per la concessione delle categorie SOA e che probabilmente verrà invece ridotto a documento necessario per la sola esecuzione di opere speciali.
La OS21 però non è solo opere speciali ma è anche geotecnica e prove in sito e in questo settore anche Anisig si è battuta fortemente per ottenere dispositivi legislativi qualificanti che consentano, tra l’altro, di impedire l’accesso al mercato a quelle realtà che non possiedono i giusti requisiti di qualificazione: a tal proposito con il nuovo Regolamento è stata riservata una categoria SOA (la OS20B) esclusiva per gli esecutori di indagini e prove in sito e, inoltre, è stato introdotto, con l’avvento delle Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni, un dispositivo di autorizzazione all’esecuzione di prove in sito con decreto rilasciato dal Ministero Infrastrutture Trasporti su parere del Consiglio Superiore Lavori Pubblici sulla base di un allegato tecnico specifico.
Ovviamente tale dispositivo ha suscitato l’ira di tutti quei soggetti che non hanno voglia ed interesse a strutturarsi adeguatamente, ma che ritengono assai più agevole acquisire commesse con il solo possesso della attestazione SOA rivendendole al migliore offerente oppure di altri soggetti che hanno sempre eseguito, al di fuori, senza ogni controllo sia in termini di qualità sia di sicurezza, alcune particolari prove in sito.
Tutti questi soggetti hanno sorprendentemente trovato uno strenuo difensore nell’ambito della categoria professionale dei geologi, che tra l’altro, in gran numero costituiscono il gruppo dirigente delle imprese specializzate.
È di fine luglio un ultimo tentativo di smantellare la procedura autorizzativa con un vero e proprio colpo di mano in Commissione Ambiente e LLPP con la soppressione di un comma dell’articolo 7 del D.L. Sviluppo, che era stato inserito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti su consiglio illuminato del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Francesco Karrer, per porre fine a residui problemi di interpretazione della norma legislativa di riferimento.
Siamo comunque fiduciosi che le motivazioni di tale soppressione, risibili e prive di alcun fondamento, rendano possibile, quanto prima, il definitivo chiarimento del problema nell’ambito di un altro decreto legge. L’aspetto preoccupante è che singoli soggetti prestatori di suggerimenti poco qualificanti riescano a trovare ascolto e alloggio in coloro che sarebbero deputati a difendere gli interessi della collettività.
Siamo stanchi di annunci cui fa seguito il nulla, siamo stanchi di non essere ascoltati o peggio di essere umiliati da una politica che finge di non sapere dove sta la vera occupazione, che si ostina ad ignorare le difficoltà finanziarie del sistema, lasciando il sistema bancario abbandonato a se stesso con ripercussioni pesantissime sulla contrazione dei prestiti alle aziende e che persevera nell’escogitare ogni giorno una modalità per drenare risorse in qualunque modo dal settore produttivo delle piccole imprese.