Missione Friuli Venezia Giulia: Enti Pubblici nella Sussidiarietà. L’Associazione nasce nel 2004 e, nel rinnovato Statuto e Ragione Sociale, si ripropone la finalità di:
1. assistere le amministrazioni pubbliche nello sviluppo di progetti attuativi e riforme in ambiti socialmente utili, al fine di intraprendere un “new deal” realizzando progetti da primato, considerando altresì le restrizioni conseguenti al “Patto di stabilità”, che dovrebbero invitare alla proposta di contaminazioni “pubblico-privato”, al fine di assicurarsi nuove risorse. Nello specifico si proporranno prassi per superare le problematiche attinenti al mondo giovanile (lavoro, nuovi media, politica, bullismo, artigianato, agricoltura, impresa, ecc.), a quello dei meno giovani e degli anziani (utilizzo delle loro esperienze e competenze, digital divide, ecc.), micro e piccole imprese, artigianato, agricoltura, sanità regionale, ecc.
2. promuovere la cultura e il brand caratterizzante la Regione Friuli Venezia Giulia (Economia della Conoscenza), attraverso iniziative interdisciplinari e interculturali, mediante l’utilizzo delle metodologie del marketing cognitivo, presentate a Bratislava (ARSA Conference, 3-7 dicembre 2012) e quelle del modello AUAF della comunicazione, presentate a Parigi (AES 108th. Convention, 19-22 Febbraio 2000).
3. promuovere l’internazionalizzazione del FVG, sia a livello territoriale, sia per quanto riguarda le PMI; un particolare risalto verrà dato alle peculiarità enogastronomiche connotanti ogni singolo ente o comunità locale.
In particolare ci si prefigge lo scopo di favorire la promozione del territorio, delle tradizioni, del patrimonio storico ed artistico, della cultura enogastronomica, con finalità turistiche attraverso azioni mirate e coordinate con enti territoriali, associazioni, imprese e privati e ciò con modalità assolutamente innovative.
Il principio di sussidiarietà è stato recepito nell’ordinamento italiano (art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana) a partire dal 2001.
Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
(Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001).
Riferimenti:
Prof. Franco Grossi, Presidente
Avv. Francesco Mineo, Vice Presidente