Detassazione Investimenti per Ambiente e Energia delle PMI Legge 388-00 detta “Tremonti Ambientale”; Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), art. 6, commi da 13 a 19.
Beneficiari Solo PMI Piccole e Medie Imprese (escluse le grandi imprese) – di cui al decreto 18 settembre 1997 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato – comunemente PMI, che determinano il reddito in contabilità ordinaria. Non ci sono limitazioni in relazione all’attività svolta.
Investimenti ammissibili Tutti gli investimenti di natura ambientali, derivanti da costi di acquisto in immobilizzazioni materiali inseribili nella voce B II della sezione DARE dello Stato Patrimoniale della società (Terreni e fabbricati; Impianti e macchinari; Attrezzature industriali e commerciali, Immobilizzazioni in corso e acconti; Altri beni), necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge. In linea di massima è ammissibile: ogni impianto atto a depurare, filtrare o trattare qualsiasi tipo di emissione, interventi sul ciclo produttivo atti a sostituire o eliminare sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente, ivi compresi i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo; insonorizzazioni, vasche di contenimento; rimozione di strutture (es.: eternit); installazione di impianti e sistemi di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio impianti idroelettrici, eolici, a biomassa, fotovoltaico, ma anche impianti di cogenerazione o trigenerazione alimentati a metano, ecc.); interventi per significativi contenimenti energetici del ciclo produttivo.
Il riferimento è al costo di acquisto, sono quindi esclusi i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l’acquisto esempio locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc. Rilevano per l’utilizzatore anche gli investimenti in beni effettuati mediante contratto di leasing; In tal caso l’importo da prendere in considerazione è quello figurante sulle fatture di acquisto emesse dal fornitore nei confronti della società di leasing locataria per l’acquisto dei beni stessi, al netto delle spese di manutenzione. Non rileva, in nessun caso, il prezzo pattuito per il riscatto.
Sono recuperabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2010 fino al 26 giugno 2012 (a partire dal 27 giugno 2012 lo strumento è abrogato).
La quota di reddito agevolabile corrisponde all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti determinati sempre secondo l’approccio incrementale di cui alla Risoluzione Agenzia delle Entrate 11 luglio 2002, n. 226/E.
Determinazione Importo – Approccio incrementale
Secondo la “disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente” i benefici per gli investimenti ambientali sono “rigorosamente limitati ai costi d’investimento supplementari (sovracosti) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale”. L’applicazione del suddetto criterio richiede, pertanto, la quantificazione dei costi d’investimento supplementari. Anche se questi non siano facilmente isolabili dal sto totale dell’investimento, il metodo di calcolo dell’investimento supplementare deve, comunque, ispirarsi a criteri oggettivi basati, per esempio, sul costo di un investimento analogo sotto il profilo tecnico ma che non consenta di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale, come peraltro sottolineato nella richiamata disciplina comunitaria. Occorre inoltre rettificare il costo dell’investimento con riferimento ai vantaggi economici ottenuti in conseguenza dell’investimento ambientale realizzato, valutati in termini di aumento di capacità produttiva, di risparmi di spesa e di produzioni accessorie aggiuntive. Solo qualora gli investimenti riguardino esclusivamente la tutela ambientale, senza dar luogo ad altri vantaggi economici, non si applicano riduzioni supplementari.
In sostanza l’approccio incrementale di misurazione delle spese ambientali separa la quota parte dell’investimento realizzato al fine di ottenere migliorie ambientali dalla restante parte dell’investimento stesso; esso si contrappone all’approccio globale che invece considera ambientale, nella sua interezza, un investimento realizzato anche per altre finalità.
Quindi l’investimento ambientale deve calcolarsi come maggior costo sostenuto dall’impresa per l’acquisto del bene con le caratteristiche di tutela ambientale rispetto al minor costo che l’impresa avrebbe sostenuto se, nell’acquisizione del bene stesso, non avesse valutato gli effetti sull’ambiente della propria attività, al netto dei benefici attesi in termini di maggiore produttività e minori costi futuri. E’ quanto mai opportuno, tuttavia che le caratteristiche tecniche dei beni oggetto d’investimento, tanto con riferimento alla loro capacità di ridurre l’impatto ambientale quanto di generare futuri risparmi di spesa, siano certificate da soggetti preposti a tele scopo con la specifica menzione che gli stessi sono necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente e che non trattasi di investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge
Agevolazioni
La quota di reddito destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. L’investimento ambientale viene quindi portato in deduzione della base imponibile IRES o imposta sui redditi delle persone fisiche. Stante il riferimento alle sole imposte sui redditi la detassazione opera esclusivamente ai fini IRES/IRPEF e non ai fini IRAP. E’ possibile recuperare gli investimenti effettuati nel 2010 e nel 2011, con una procedura che prevede la riapprovazione e rideposito del bilancio in modo da distinguere da un lato gli investimenti agevolabili e impostare dall’altro le corrette procedure per l’accesso ai benefici, con recupero del credito che si è generato (a causa del pagamento di imposte non dovute) mediante compensazione in F24..
Adempimenti Sono previsti specifici adempimenti:
– a) Bilancio:
Le imprese sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati. La dottrina ritiene opportuno l’iscrizione in un’apposita voce denominata “Immobilizzazioni tecniche ambientali” nell’ambito della voce “Immobilizzazioni materiali” e in Nota Integrativa l’indicazione separata delle spese ambientali sostenute e fornire informazioni accurate circa la nozione di “costo ambientale” adottata. Occorre distinguere tra investimenti 2011 e investimenti 2012:
Investimenti in bilancio 2010-2011: in questo caso le operazioni da fare, in ordine successivo, sono le seguenti:
1. riapprovazione del bilancio 2010-2011 modificandolo nella nota integrativa (con l’aggiunta del calcolo incrementale) ed alla voce immobilizzazioni materiali con l’evidenza dell’investimento ambientale (quest’ultima modifica va fatta soltanto se l’impianto è realmente acquistato dall’azienda e non se invece è finanziato con il leasing);
2. rideposito del bilancio;
3. invio della comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico della fruizione dell’agevolazione entro 30 gg dalla data di riapprovazione del bilancio;
4. presentazione dell’integrativa alla dichiarazione dei redditi (UNICO 2012) entro il 30/09/2013. 5. Dopo aver presentato l’integrativa si può procedere alla richiesta di rimborso per l’anno 2010 ed al recupero del credito che si è generato nel 2011 (a causa del pagamento di imposte non dovute) mediante compensazione in F24. Se il valore dell’investimento incrementale è maggiore dell’utile di esercizio del 2011, la perdita che si genera si riporta nei bilanci successivi seguendo le regole fiscali delle perdite.
Quindi a partire dal bilancio del 2012 si sfrutterà in fase di chiusura dello stesso, e di pagamento delle imposte, l’abbattimento della base imponibile IRES in funzione della perdita che si è prodotta nel 2011.
Secondo le nuove regole sulla gestione delle perdite (pubblicate nel 2011), la perdita che si è generata nel 2011 si potrà recuperare per intero negli esercizi successivi (2012, 2013, 2014 ecc….) senza limiti temporali fino ad esaurimento, nella misura massima dell’80% dell’imponibile di ciascun esercizio.
Investimenti in bilancio 2012: in questo caso, non essendo ancora chiuso il bilancio del 2012 in fase di chiusura del bilancio si terrà conto dell’investimento ambientale e quindi si abbatterà la base imponibile, generando così un risparmio di pagamento di imposte (solo ai fini IRES). In questo caso quindi non c’è compensazione in F24 ma semplicemente si evita di pagare l’imposta (il meccanismo è esattamente quello della Tremonti che i commercialisti conoscono benissimo.
L’unica differenza con una Tremonti classica risiede nel calcolo incrementale che a partire dal valore dell’investimento porta a definire il valore dell’investimento incrementale che è quello agevolabile). Se si generano delle perdite valgono esattamente gli stessi principi illustrati al punto precedente e comunque le perdite si riportano negli esercizi successivi a partire dal 2013.
– b) Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico:
Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale, gli investimenti agevolati. Il Ministero dello sviluppo economico al 31 dicembre di ogni anno con riferimento all’anno precedente effettua il censimento degli investimenti ambientali.
– c) Indicazione in dichiarazione dei redditi (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 78/E del 5 agosto 2010):
Le variazioni in diminuzione corrispondenti agli “investimenti ambientali” dovranno essere indicate nel quadro RF del modello Unico nel rigo “Altre variazioni in diminuzione”.
Nel modello Unico2012 Società di capitali, utilizzando il codice 29, nel rigo RF54; nel modello Unico 2012 Società di persone, utilizzando il codice 29, nel rigo RF47; nel modello Unico 2012 Persone fisiche, utilizzando il codice 29, nel rigo RF39. Il beneficio della detassazione può anche azzerare il reddito imponibile e l’eventuale eccedenza (perdita) risulta interamente riportabile negli esercizi successivi.
– Disposizione antielusiva: Se i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito imponibile nell’anno di cessione del bene subirà una variazione in aumento. La norma antielusiva, agendo direttamente nell’esercizio in cui si verifica la cessione, non implica un ricalcolo del beneficio già ottenuto
