Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Prevede una detrazione fiscale del 55% (cumulabile con altri incentivi eventualmente predisposti dagli enti locali) delle spese effettivamente sostenute per:
– interventi volti alla riduzione delle dispersioni termiche (massimo importo detraibile 60.000 euro in tre anni);
– installazione di pannelli solari (massimo importo detraibile 60.000 euro in tre anni);
– sostituzione di vecchie caldaie con nuove a condensazione (massimo importo detraibile 30.000 euro in tre anni).
Vediamo ora cosa occorre fare per godere delle agevolazioni, rispondendo a tre semplici domande: chi, cosa e come.
Chi può fruire degli incentivi?
I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Nell’ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
Cosa è agevolato?
Gli interventi citati e, in particolare per gli edifici esistenti, i lavori di riqualificazione energetica su strutture opache verticali (pareti) o il montaggio di finestre comprensive di infissi, mentre per gli interventi relativi a strutture opache orizzontali (ossia coperture e pavimenti) deve ancora essere pubblicato il relativo decreto attuativo.
Tuttavia gli interventi devono rispondere a determinati requisiti. Ad esempio, nuove finestre o interventi sui muri devono conferire all’edificio una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costruzione: in pratica, i lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l’intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell’intervento (vedi decreto). Anche nel caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia, tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel decreto. Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale.
Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione di efficienza energetica del produttore dell’elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi su interi condomini ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l’efficienza energetica complessiva
Come viene concessa l’agevolazione?
Gli interessati devono incaricare un professionista abilitato alla progettazione che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine lavori, da un attestato di certificazione energetica, non più richiesto – dal 2008 – per interventi su finestre in singole unità immobiliari e per pannelli solari. Il cliente realizza gli interventi, paga il professionista e l’impresa esecutrice con un bonifico bancario o postale e conserva tutte le fatture, la certificazione energetica e l’asseverazione del professionista per eventuali controlli fiscali.
Da notare che, nei casi di riqualificazione energetica al contrario delle ristrutturazioni edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione all’Ufficio delle Imposte di Pescara.
Gli unici documenti da inviare sono copia dell’eventuale attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa – necessaria per il monitoraggio dell’iniziativa – all’ENEA attraverso il sito internet ottenendo ricevuta informatica o, in casi particolari, tramite raccomandata semplice all’indirizzo ENEA – Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile – Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007-2008 riqualificazione energetica
















